Tra le varie misure contenute nel cosiddetto Decreto Aiuti-ter (Decreto-legge n. 144 del 23/9/2022) merita uno specifico esame l’articolo 8 che concede benefici agli Enti del Terzo Settore (ETS) disciplinati normativamente dal Decreto Legislativo n.117/12017.
Nel merito, come prevede il primo comma del menzionato articolo 8, è stato istituito a beneficio degli ETS e degli enti religiosi civilmente riconosciuti – i quali gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale o semiresidenziale e rivolti a persone con disabilità – un apposito fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l’anno 2022, per far fronte all’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica, relativi al terzo e quarto trimestre del 2022. Il contributo che gli ETS e gli enti religiosi riceveranno sarà calcolato in proporzione ai costi sostenuti nell’analogo periodo 2021.
A beneficio degli ETS iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS nonché delle ONLUS iscritte alla relativa anagrafe e non aventi ancora lo status di ETS è stato istituito un apposito fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2022, per fronteggiare i maggiori oneri sostenuti nell’anno 2022 per l’acquisto della componente energia e del gas naturale. Anche per tale fattispecie, il contributo sarà calcolato in proporzione ai costi sostenuti nel 2021 per la componente energia e il gas naturale.
Operativamente, per fruire di tali contributi, un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) – di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di disabilità e con i Ministri dell’economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali – che dovrà essere emanato entro trenta giorni dal 24 settembre 2022 (data di entrata in vigore del Decreto n.144/2022) indicherà le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, le relative modalità di erogazione nonché le procedure di controllo.
I predetti contributi non sono cumulabili tra loro e non concorrono alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile concernente l’IRAP e non rilevano ai fini del rapporto, di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, per determinare gli importi deducibili degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, nell’ambito della determinazione del reddito imponibile d’impresa. Tuttavia, tali contributi sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.
Per le operazioni relative alla gestione dei fondi stanziati per i contributi in esame e alla loro erogazione a beneficio degli ETS interessati, le Amministrazioni preposte si avvarranno, previa stipula di apposite convenzioni, di “società in house”.
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