E’ in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto attuativo con cui il Ministero dello Sviluppo Economico rende operativa la misura fiscale istituita dal Decreto Legge cosiddetto “Aiuti” in favore delle imprese che investono nella formazione digitale dei lavoratori.
Il decreto ministeriale prevede un rafforzamento del credito d’imposta riferito alla formazione 4.0 in favore delle piccole e medie imprese italiane, mettendo a punto un nuovo sistema di certificazione delle attività formative.
Obiettivo è quello di promuovere le competenze digitali dei lavoratori per fornire una risposta appropriata alla domanda di maggiori competenze professionali che dovranno guidare la trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi dell’industria italiana.
In particolare, le nuove aliquote del credito d’imposta per la formazione 4.0 vengono così incrementate:
- dal 50% al 70% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 300 mila euro per le piccole imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico qui in esame e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale;
- dal 40% al 50% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro per le medie imprese, a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico qui in esame e che i risultati relativi all’acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto ministeriale;
Per le grandi imprese il credito d’imposta resta al 30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di 250 mila euro.
La maggiorazione del tax credit formazione 4.0 si ottiene solo se la durata complessiva della formazione è superiore a 24 ore.
E’ possibile fruire del tax credit anche se la formazione viene erogata in modalità e-learning, purchè siano previste concrete modalità di verifica della partecipazione al corso.
Con riferimento ai progetti di formazione avviati in epoca successiva alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, che non soddisfino le condizioni indicate dall’art. 22, comma 1, del citato decreto, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40 per cento e al 35 per cento.
La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60%, nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile appartengano alle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come individuate dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017.
Spese ammissibili
Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti spese:
- spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
- costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità;
- costi dei servizi di consulenza associati al progetto di formazione;
- spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi nel ruolo di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.
Per ottenere l’aumento del bonus, le attività formative dovranno essere riferite ai settori delle vendite e marketing, informatica, tecniche e tecnologia di produzione e dovranno essere svolte da soggetti qualificati esterni all’impresa.
Si rammenta che, secondo l’articolo 3, comma 6, del DM del 4 maggio 2018 e l’articolo 1, comma 213 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 i soggetti qualificati ad erogare formazione in materia 4.0 sono:
- soggetti accreditati per lo svolgimento di attività di formazione finanziata presso la Regione o Provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa;
- università, pubbliche o private o a strutture ad esse collegate;
- soggetti incaricati presso i fondi interprofessionali secondo il regolamento CE 68/01 della Commissione del 12 gennaio 2001;
- soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37
- Istituti tecnici superiori.
A tali enti il decreto in esame aggiunge:
- centri di competenza ad alta specializzazione;
- gli EDIH (European Digital Innovation Hubs).
A garanzia dell’effettivo svolgimento delle attività formative e del loro livello qualitativo vengono inoltre introdotti specifici parametri che subordinano l’erogazione del contributo agevolativo alla certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori, sia in termini di acquisizione che di consolidamento di competenze professionali 4.0.
Il decreto del MISE stabilisce quindi che l’accertamento iniziale del livello di competenze di ciascun dipendente dovrà essere effettuato mediante un questionario standardizzato e dovranno essere previsti meccanismi di verifica dei risultati raggiunti dai lavoratori.
I criteri e le modalità saranno indicati da un decreto direttoriale del Ministro dello Sviluppo economico, che dovrà essere emanato entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del decreto in esame in Gazzetta Ufficiale.
Come si accede al credito d’imposta formazione 4.0
Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando ne termina l’utilizzo.
Il credito è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta formazione 4.0, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione – da allegare al bilancio – rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Sono escluse dall’obbligo di certificazione le imprese con bilancio revisionato.
Il nuovo decreto del MISE è attualmente al vaglio della Corte dei Conti per la registrazione ed entrerà in vigore dopo pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
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